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Lo statuto del Cisar

 

Articolo 1

L'Associazione "CENTRO ITALIANO di SPERIMENTAZIONE AMATORI RADIOTELECOMUNICAZIONI - C.I.S.A.R." già costituita a Roma in data 13 novembre 1981 con atto pubblico a rogito del Dott. Antonio Bianchi, notaio in Roma, nr. 3942 di Rep. e nr. 1111 della Raccolta, registrato a Roma, atti pubblici, il 1 dicembre 1981 al nr. 45230, decide di mutare la propria denominazione in "CENTRO ITALIANO di SPERIMENTAZIONI ed ATTIVITA’ RADIANTISTICHE"


Essendo il C.I.S.A.R. un' Associazione costituita non a scopo di lucro, essendo i suoi responsabili persone che operano nell'ambito del più totale volontariato e residenti in diverse regioni e non potendo, per tali ragioni, avere a tutt'oggi una sede fissa, si stabilisce che detta sede possa essere scelta e mutata agevolmente, attraverso una semplice dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dal Comune di residenza del Segretario Nazionale, eletto in carica.

Articolo 2

Al "Centro Italiano di Sperimentazioni ed Attività Radiantistiche" possono associarsi i radioamatori ed i radioascoltatori di ineccepibile condotta, in possesso della relativa patente, nonché della licenza per l'impianto e l'esercizio di stazione radioamatoriale, o relativa autorizzazione di ascolto, ed al cui carico, circa lo svolgimento della attività radioamatoriale, non risulti alcun demerito. Possono, altresì, associarsi le persone di ineccepibile condotta che, pur non essendo in possesso di patente di radioamatore e della licenza per l'impianto e l'esercizio di stazione radioamatoriale, nutrono interessi in materia della radiotecnica, dell’elettronica e delle radiocomunicazioni in generale.

Articolo 3

Scopi del C.I.S.A.R., escluso ogni fine di lucro, sono:

a) riunire i radioamatori interessati ai diversi tipi di ricetrasmissioni radiandistiche ed, in particolare, a quelle sulle frequenze VHF, UHF ed SHF, per lo scambio dei reciproci studi ed esperienze e per un costante aggiornamento e perfezionamento nella materia, nonché per la promozione di ogni possibile attività radioamatoriale, segnatamente, nel campo della sperimentazione;

b) procedere alla installazione ed alla gestione, nella stretta osservanza delle relative norme legislative e regolamentari, di stazioni radioamatoriali e di ponti radio ripetitori, nonché di sistemi di collegamento di questi, in dorsali nazionali;

c) tutelare gli interessi degli associati per tutto quanto concerne lo svolgimento della loro attività radioamatoriale, assisterli e rappresentarli, ove occorra, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e costituire, altresì, il tramite per manifestare, sostenere, perorare e difendere, presso gli organi governativi, i loro interessi e le loro esigenze;

d) adoperarsi attivamente, affinché sia fatto il più corretto uso delle frequenze assegnate ai radioamatori;

e) incrementare la categoria dei radioamatori, diffondendo l'interesse alle radiotrasmissioni e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, organizzare corsi di preparazione e convegni nazionali;

f) stabilire e mantenere opportune relazioni di collaborazione con analoghe Associazioni ed Istituzioni, nazionali ed estere;

9) realizzare ogni possibile servizio che possa essere di utilità agli associati, aggiornandoli periodicamente attraverso un bollettino di informazione;

h) offrire ai competenti organi dello Stato, ove essi ne ravvisino l'opportunità, l'opera dell'Associazione e dei propri soci, in mezzi ed attrezzature, nei limiti della loro disponibilità, per ogni eventuale necessità e, in particolare, per quelle riguardanti la protezione civile.

Alle spese di Amministrazione ed a quant'altre occorrenti per l'attuazione del propri scopi il C.I.S.A.R. provvede con i proventi delle quote sociali.

Articolo 4

L'Associazione comprende soci effettivi e soci onorari.

Per essere ammessi quali soci effettivi, gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2, dovranno indirizzare alla Segreteria Nazionale del C.I.S.A.R., su apposito modulo, la propria domanda di iscrizione, controfirmata da un socio presentatore e accompagnata dal versamento della quota associativa relativa all'anno solare in corso, contenete la dichiarazione da parte del socio richiedente di non avere pendenze penali in corso.

Avverso all'ammissione dell'aspirante può, motivatamente, opporsi ciascun socio effettivo.

Sull'ammissione dell'aspirante deciderà, comunque, anche nel caso esistano opposizioni, il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione, motivando il relativo provvedimento e comunicandolo per iscritto, sia al socio oppositore, che al socio aspirante. Nel caso di reiezione della domanda, il Segretario della Associazione è tenuto a restituire all'interessato la quota associativa eventualmente già versata.

A chi abbia acquisito speciali meriti in campo radiantistico, il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di "Socio Onorario". Tale qualifica rende il socio onorario esente dal versamento della quota associativa e, comunque, essendo un titolo meramente onorifico, non gli consente di rivestire cariche sociali, né di partecipare ad alcuna votazione

Articolo 5

I soci effettivi, in regola con il versamento della quota sociale annuale, che dovrà comunque essere effettuata entro il mese di Gennaio di ciascun anno, hanno diritto di partecipare all'attività sociale e di godere dei servizi sociali di cui all'Art. 3.

Omettendo il versamento della quota associativa entro il termine predetto, il socio non perde la sua qualità di socio, ma si intende sospeso dall'esercizio di tali diritti e dal ricevimento del bollettino informativo, fino all'avvenuta regolarizzazione della sua posizione contributiva. Entro il mese di Marzo di ciascun anno, il Segretario dell'Associazione inviterà per iscritto i soci morosi a regolarizzare la propria posizione. Se la persistenza dello stato di morosità si dovesse protrarre per più anni ed un socio intendesse rientrare a partecipare alla attività sociale, questi non è tenuto al versamento delle quote relative agli anni arretrati, e si considera reintegrato con il semplice versamento della quota sociale relativa all'anno in corso.

Per i nuovi aspiranti soci, che inoltrano regolare domanda di iscrizione dopo il 1 Ottobre, tale domanda verrà considerata utile per l’anno seguente, a meno dell’espressa volontà dell’aspirante socio; comunque, il versamento dovrà essere completo, e non frazionato in mensilità.

Tutti i soci C.I.S.A.R. hanno il dovere di partecipare attivamente, nei limiti delle loro possibilità, alla vita della Associazione e di esercitare la loro attività radioamatoriale, oltre che nello scrupoloso rispetto delle relative norme legislative e regolamentari, con la massima correttezza.

Articolo 6

Lo scioglimento del rapporto sociale può avvenire:

a) per recesso, da comunicarsi per iscritto e da inoltrare alla Segreteria dell'Associazione; esso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso;

b) per sospensione, che potrà aver luogo per:

- perdita dei necessari requisiti, a seguito di revoca della licenza per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore;

- indegnità, od in conseguenza di scorretto comportamento nell'esercizio dell'attività radiantistica, per i quali sia stata inflitta la sanzione di sospensione di cui al successivo Art. 7.

In questo caso il provvedimento verrà motivamente adottato dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, ed è, di fatto, inappellabile.

Articolo 7

Ai soci, in conseguenza di comportamento scorretto nell'esercizio dell'attività radiantistica, su contestazione scritta da parte del Presidente, verrà concesso un termine di quindici (15) giorni per le opportune giustificazioni. Esaminati tali documenti, in caso di esito negativo, verrà inflitta la sospensione dalla qualità di socio per la durata di un anno; nei casi più gravi, o in caso di recidività o persistenza nel comportamento non ritenuto idoneo, potrà essere comminata la sospensione "ab aeterno".

Articolo 8

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Collegio Sindacale;

- il Collegio dei Probiviri;

- il Collegio dei Presidenti delle Sezioni;

- il Comitato Nazionale dei Responsabili Tecnici.

 

Articolo 9

 

L'Assemblea generale dei soci è composta da tutti i soci ordinari, in regola con il versamento della quota associativa e nel pieno esercizio dei diritti sociali.

Sono di sua competenza:

a) l'approvazione del programma annuale di attività sociale, proposto e formulato dal Consiglio Direttivo;

b) l'approvazione del bilancio annuale di previsione, predisposto dal Consiglio Direttivo e, contestualmente, l'approvazione della misura della quota associativa da far versare ai soci;

c) l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno uscente, presentato dal Segretario in ordine alle risultanze del controllo effettuato dal Collegio Sindacale;

d) l'approvazione di eventuali modifiche dello Statuto;

e) la discussione e la delibera relativa a qualsiasi argomento che, per la sua particolare importanza od urgenza, il Consiglio Direttivo debba sottoporre alla sua decisione;

f) lo scioglimento della Associazione e, conseguentemente, le modalità della devoluzione dell'eventuale patrimonio restante.

 

Articolo 10

 

L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria una volta l'anno, in data definita dal Consiglio Direttivo, per deliberare sugli argomenti di cui all'Art. 9.

L’Assemblea deve, inoltre, essere convocata in seduta straordinaria quando ne sia stata fatta motivata richiesta, con la precisa indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da parte di almeno cinquanta soci.

La data ed il luogo dell’Assemblea in seduta ordinaria, e di quella in seduta straordinaria, così come la formulazione dei relativi ordini del giorno, sono di competenza del Consiglio Direttivo; la Segreteria provvederà ad inoltrare l'invito a tutti i soci tramite apposita lettera di convocazione.

Articolo 11

 

Considerando la effettiva difficoltà di riunire un'Assemblea generale di soci provenienti da tutte le regioni d'Italia, affinché questa sia ritenuta valida, è sufficiente la presenza di almeno cinquanta soci in prima convocazione; in seconda convocazione la seduta é ritenuta valida qualunque sia il numero dei presenti.

Alle riunioni della Assemblea è ammessa la rappresentanza per delega; ciascun socio potrà essere portatore di non più di cinque deleghe. I soci rappresentati per delega sono computati come presenti effettivi.

 

Articolo 12

 

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, che nomina tra i soci presenti il verbalizzatore della riunione.

 

Articolo 13

 

Le elezioni degli Organi dell’Associazione sono indette dal Consiglio Direttivo uscente, entro la fine dell’anno di scadenza del mandato, tramite consultazione elettorale; le schede elettorali saranno inviate a tutti i soci e conterranno l'elenco dei candidati alle cariche di Consigliere, Sindaco e Proboviro; ogni votante avrà diritto ad indicare le sue preferenze designando al massimo:

- cinque nominativi per il Consiglio Direttivo;

- un nominativo per il Sindaco;

- tre nominativi per il Collegio dei Probiviri.

Per lo svolgimento delle votazioni, il Consiglio Direttivo inviterà i soci, in regola con il pagamento della quota sociale e nel pieno esercizio dei diritti sociali, a voler comunicare alla Segreteria la loro candidatura relativa alle cariche di Consigliere, di Sindaco o di Proboviro, entro la data stabilita dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Segretario invierà a tutti i soci aventi diritto, apposita scheda, opportunatamente autenticata dal Sindaco, che ne avrà precedentemente verificato la regolarità, sulla quale sono contenute le tre liste delle candidature per le cariche di Consigliere, di Sindaco e di Proboviro.

Le schede elettorali dovranno essere rispedite dai soci alla Segreteria, debitamente riempite, entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo, per la quale farà fede il timbro postale; il termine di chiusura dell'accettazione delle schede elettorali sarà cumunque stabilito non oltre i due mesi dalla data di invio delle stesse ai soci da parte della Segreteria.

Lo spoglio delle schede elettorali avverrà in sede di riunione di Consiglio Direttivo, aperto ai soci, entro un periodo di tempo relativamente breve. In tale riunione saranno resi pubblici i risultati delle votazioni in percentuale per ogni candidato.

Articolo 14

I doveri del Consiglio Direttivo sono:

- amministrare secondo le norme statutarie e adoperarsi al fine di realizzare le attività rogrammate in sede di Assemblea generale, di concerto con il Comitato Tecnico, nei limiti delle isponibilità finanziarie;

- coordinare le attività delle Sezioni locali;

- adottare i provvedimenti che non siano specificamente attribuiti alla competenza assembleare;

- deliberare circa l'acquisto di apparati o attrezzature radioelettriche, da mettere a disposizione del Comitato Tecnico, che le potranno gestire ed utilizzare, sotto la propria responsabilità, al fine di migliorare i collegamenti sul sistema di radiocomunicazioni amatoriali di cui all'Art.3, comma b, e che resteranno, comunque, di proprietà dell'Associazione;

- determinare l’ammontare della quota associativa annuale, a seguito dell'approvazione dell'Assemblea Generale;

- organizzare convegni e incontri nazionali a scopo di studio e di aggiornamento;

- ricercare e mantenere i contatti con le strutture pubbliche e sociali e con il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni;

- indire referendum tra tutti i soci su argomenti di rilevante importanza.

Esso è composto da cinque membri, i quali durano in carica tre anni e vengono eletti tra i soci, in regola col pagamento della quota associativa annuale e nel pieno godimento dei diritti sociali; i nuovi eletti entrano in carica all'inizio dell'anno successivo, o comunque, ad operazioni elettorali ultimate e all'indomani della prima seduta del nuovo Consiglio Direttivo.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo provvederà ad eleggere, nel suo seno, il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario amministrativo, con funzioni anche di tesoriere, nonchè due Consiglieri.

Il Presidente, ed in sua vece il Vice-Presidente, è incaricato di intrattenere le relazioni con Enti, strutture pubbliche o private, ed operare per quant’altro si renda utile alla buona organizzazione di tutte le attività gestite dall'Associazione.

Fino all' insediamento dei nuovi eletti, rimarranno in carica i membri uscenti.

In tale prima riunione vengono, altresì, assegnate le cariche di Sindaco e dei tre Probiviri.

Qualora, durante il triennio, per dimissioni od altre cause, qualcuna di dette cariche rimanesse vacante, il Consiglio Direttivo provvederà ad una nuova nomina, per la rimanente durata del triennio in corso, assegnandola al primo nella graduatoria dei candidati non eletti. In mancanza di persone in graduatoria, o in casi di comprovata necessità ed urgenza, tale carica potrà essere assegnata all’interno dello stesso Consiglio Direttivo in carica.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente e può validamente deliberare con la presenza di almeno 4 dei suoi componenti. In caso di parità nelle votazioni relative ad ogni singola delibera, il voto del Presidente, o del Vice-Presidente che lo sostituisce, ha la validità di due voti.

Alle sedute possono partecipare anche il Sindaco, i Probiviri o altre personalità, eventualmente invitate alla riunione in relazione alla significativa importanza del loro apporto in competenza ed esperienza sugli argomenti all'ordine del giorno; i suddetti invitati, pur non avendo diritto al voto, potranno esprimere e far inserire a verbale le loro opinioni e osservazioni.

Il verbale della seduta dovrà essere sottoscritto dal Segretario verbalizzatore. Gli atti della seduta non sono segreti e copia del verbale di riunione potrà essere esibita e resa pubblica ai soci che ne facciano richiesta.

Articolo 16

Il controllo generale sull'amministrazione dell'Associazione, sulla regolarità delle spese, sulla regolarità della contabilità sociale, sulla regolarità delle votazioni o di eventuali referendum è di competenza del Sindaco.

Il Sindaco viene eletto tra i soci aventi diritto, candidati a tale carica, in contemporaneità alla elezione del Consiglio Direttivo e permane in carica tre anni.

Articolo 17

Per la risoluzione di eventuali controversie tra i soci, o tra questi e gli organi sociali, ivi comprese le Sezioni locali, provvede il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri eletti tra i candidati a tale carica, in contemporaneità alla elezione del Consiglio Direttivo e rimanenti in carica tre anni.

Articolo 18

Il Presidente o, in sua assenza, il Vice-Presidente, rappresenta l’Associazione, rende esecutivi i provvedimenti deliberati dall’Assemblea e dal Consiglio Durettivo ed adotta, nel caso di comprovata urgenza, i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 19

Il Segretario amministrativo, con funzioni anche di tesoriere e cassiere, provvede all'amministrazione e alla tenuta della contablità dell'Associazione, effettua le riscossioni ed i pagamenti, gestisce la corrispondenza con tutti i soci e con gli Enti pubblici e privati, con i quali l'Associazione mantiene rapporti, stende e divulga i bollettini periodici informativi a tutti i soci, mantiene e gestisce i rapporti con le Segreterie delle Sezioni locali.

Articolo 20

Le Sezioni locali C.I.S.A.R. potranno liberamente costituirsi, laddove ci siano almeno cinque soci, operanti nello stesso territorio, che lo richiedano.

Per costituirsi in Sezione locale è necessario che il gruppo nascente definisca e stenda un proprio regolamento interno, nel quale siano definite le norme di comportamento dei soci affiliati, le cariche dei responsabili nella gestione e nella amministrazione ed i rapporti con la Sede centrale.

Tale regolamento deve essere trasmesso alla Segreteria Nazionale, che lo sottoporrà al parere del Consiglio Direttivo, il quale, a sua volta, dovrà valutare se esso non sia in contrapposizione con gli articoli dello Statuto C.I.S.A.R. e possa, quindi, essere reso applicabile. In conseguenza dell'approvazione del Consiglio Direttivo, le Sezioni possono formalmente costituirsi:

- eleggendo i propri rappresentanti;

- impegnandosi a tenere costantemente informata la Segreteria Nazionale sulle iniziative intraprese di interesse comune;

- inviando alla Segreteria Nazionale copia dei bollettini locali trasmessi ai soci;

- facendo pervenire alla Segreteria Nazionale copia delle schede di iscrizione dei nuovi soci, accompagnata dalla quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo per l'anno in corso, a seguito dell'approvazione dell'Assemblea generale di cui all'Art. 9 comma d;

- diffondendo ai soci in territorio copia dei bollettini informativi provenienti dalla Segreteria Nazionale;

- provvedendo autonomamente alle spese di gestione e amministrazione.

La Segreteria Nazionale è tenuta a:

- inviare ai Segretari di Sezione copia dei bollettini trasmessi a tutti i soci, affinché siano fatti pervenire ai soci della Sezione;

- riscuotere i versamenti delle quote associative annuali, deliberate dal Consiglio Direttivo;

- inviare al Segretario di Sezione le tessere personali di iscrizione al C.I.S.A.R., numerate secondo l'ordine progressivo nazionale;

- mantenere i contatti con i responsabili di Sezione e sollecitare iniziative locali.

Articolo 21

Per un parere su importanti decisioni da adottarsi dall'Associazione, il Consiglio Direttivo convocherà la conferenza dei Presidenti delle Sezioni; tale conferenza potrà, comunque, essere convocata su richiesta del 50% del numero dei loro Presidenti.

Articolo 22

Il Comitato Tecnico Nazionale è composto dal gruppo dei Responsabili Tecnici che gestiscono i vari Ponti Ripetitori e Link che consentono i sistemi nazionali di radiocomunicazioni radioamatoriali promossi dal C.I.S.A.R.

Tali Responsabili Tecnici si riuniscono in convegni nazionali per definire gli interventi e le tecniche più opportune da applicare, al fine di ampliare e migliorare il sistema di radiocomunicazioni in funzione delle nuove tecnologie, delle sperimetazioni effettuate, dei luoghi prescelti per la trasmissione dei segnali e della convenienza in termini di lavoro e di costi.

Le iniziative assunte dal Comitato Tecnico Nazionale non sono soggette ad approvazione del Consiglio Direttivo, fermo restando che esse rientrino rigorosamente negli scopi e nei programmi del C.I.S.A.R. come all' Art.3 del presente Statuto.

Nulla è dovuto ai Responsabili Tecnici, in termini di rimborso spese per i loro interventi tecnici od operativi. Il Consiglio Direttivo, si riserva di consegnare loro in affidamento eventuali apparecchiature o strumentazioni, che le risorse economiche dell'Associazione avranno consentito di acquistare a tale scopo e che resteranno comunque di proprietà dell'Associazione.

Articolo 23

Le disponibilità finanziarie dell'Associazione sono affidate in gestione al Segretario amministrativo, che potrà disporne per la migliore convenienza, fornendo resoconto ad ogni seduta di Consiglio Direttivo.

Articolo 24

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai seguenti beni:

- apparecchiature ed impianti per ricetrasmissioni e sperimentazioni dell'Associazione, acquistati con le quote ed i contributi sociali, così come riultanti dall'inventario;

- fondi derivanti dalle quote associative;

- eventuali donazioni, debitamente accettate previa, ove occorra, la prescritta autorizzazione.

Articolo 25

Tutte le cariche sociali sono gratuite e nessun compenso è dovuto, da parte dell'Amministrazione dell’Associazione, per la loro opera.

Articolo 26

Il presente Statuto presuppone l'acquisizione, da parte del C.I.S.A.R., della personalità giuridica. Nelle more di ciò, le relative norme sono da interpretarsi compatibilmente con quelle di cui al Libro Primo, Titolo Secondo, Capo Terzo del Codice Civile. In particolare, soltanto all'acquisto della personalità giuridica per conseguire:

- l'assunzione da parte del Presidente della rappresentanza della Associazione;

- l'acquisto, da parte dell'Associazione, della capacità di essere soggetto di diritti e, nei limiti della legge, di agire;

- la trasformazione del "patrimonio", da fondo comune dei soci, in patrimonio dell'Associazione ed altresì la possibilità di includervi anche l’accettazione di eventuali donazioni o altre liberalità.

Dopo l'acquisizione della personalità giuridica, per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, dovranno osservarsi le norme di cui al Libro Primo, Titolo Secondo, Capo Secondo del Codice Civile, nonché le relative norme di attuazione.

Articolo 27

Il presente Statuto sostituisce integralmente il precedente Statuto del C.I.S.A.R. ed entrerà in vigore col primo Gennaio 1997, previa approvazione da parte dell'Assemblea.

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