Articolo 1
L'Associazione
"CENTRO ITALIANO di SPERIMENTAZIONE
AMATORI RADIOTELECOMUNICAZIONI - C.I.S.A.R."
già costituita a Roma in data 13 novembre
1981 con atto pubblico a rogito del Dott.
Antonio Bianchi, notaio in Roma, nr. 3942 di
Rep. e nr. 1111 della Raccolta, registrato a
Roma, atti pubblici, il 1 dicembre 1981 al
nr. 45230, decide di mutare la propria
denominazione in "CENTRO ITALIANO di
SPERIMENTAZIONI ed ATTIVITA’
RADIANTISTICHE"
Essendo il C.I.S.A.R. un' Associazione
costituita non a scopo di lucro, essendo i
suoi responsabili persone che operano
nell'ambito del più totale volontariato e
residenti in diverse regioni e non potendo,
per tali ragioni, avere a tutt'oggi una sede
fissa, si stabilisce che detta sede possa
essere scelta e mutata agevolmente,
attraverso una semplice dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà,
rilasciata dal Comune di residenza del
Segretario Nazionale, eletto in carica.
Articolo 2
Al
"Centro Italiano di Sperimentazioni ed
Attività Radiantistiche" possono
associarsi i radioamatori ed i
radioascoltatori di ineccepibile condotta,
in possesso della relativa patente, nonché
della licenza per l'impianto e l'esercizio
di stazione radioamatoriale, o relativa
autorizzazione di ascolto, ed al cui carico,
circa lo svolgimento della attività
radioamatoriale, non risulti alcun demerito.
Possono, altresì, associarsi le persone di
ineccepibile condotta che, pur non essendo
in possesso di patente di radioamatore e
della licenza per l'impianto e l'esercizio
di stazione radioamatoriale, nutrono
interessi in materia della radiotecnica,
dell’elettronica e delle
radiocomunicazioni in generale.
Articolo 3
Scopi
del C.I.S.A.R., escluso ogni fine di lucro,
sono:
a)
riunire i radioamatori interessati ai
diversi tipi di ricetrasmissioni
radiandistiche ed, in particolare, a quelle
sulle frequenze VHF, UHF ed SHF, per lo
scambio dei reciproci studi ed esperienze e
per un costante aggiornamento e
perfezionamento nella materia, nonché per
la promozione di ogni possibile attività
radioamatoriale, segnatamente, nel campo
della sperimentazione;
b)
procedere alla installazione ed alla
gestione, nella stretta osservanza delle
relative norme legislative e regolamentari,
di stazioni radioamatoriali e di ponti radio
ripetitori, nonché di sistemi di
collegamento di questi, in dorsali
nazionali;
c)
tutelare gli interessi degli associati per
tutto quanto concerne lo svolgimento della
loro attività radioamatoriale, assisterli e
rappresentarli, ove occorra, nei rapporti
con la Pubblica Amministrazione e
costituire, altresì, il tramite per
manifestare, sostenere, perorare e
difendere, presso gli organi governativi, i
loro interessi e le loro esigenze;
d)
adoperarsi attivamente, affinché sia fatto
il più corretto uso delle frequenze
assegnate ai radioamatori;
e)
incrementare la categoria dei radioamatori,
diffondendo l'interesse alle
radiotrasmissioni e, qualora se ne ravvisi
l'opportunità, organizzare corsi di
preparazione e convegni nazionali;
f)
stabilire e mantenere opportune relazioni di
collaborazione con analoghe Associazioni ed
Istituzioni, nazionali ed estere;
9)
realizzare ogni possibile servizio che possa
essere di utilità agli associati,
aggiornandoli periodicamente attraverso un
bollettino di informazione;
h)
offrire ai competenti organi dello Stato,
ove essi ne ravvisino l'opportunità,
l'opera dell'Associazione e dei propri soci,
in mezzi ed attrezzature, nei limiti della
loro disponibilità, per ogni eventuale
necessità e, in particolare, per quelle
riguardanti la protezione civile.
Alle
spese di Amministrazione ed a quant'altre
occorrenti per l'attuazione del propri scopi
il C.I.S.A.R. provvede con i proventi delle
quote sociali.
Articolo 4
L'Associazione
comprende soci effettivi e soci onorari.
Per
essere ammessi quali soci effettivi, gli
aspiranti in possesso dei requisiti di cui
all'Art. 2, dovranno indirizzare alla
Segreteria Nazionale del C.I.S.A.R., su
apposito modulo, la propria domanda di
iscrizione, controfirmata da un socio
presentatore e accompagnata dal versamento
della quota associativa relativa all'anno
solare in corso, contenete la dichiarazione
da parte del socio richiedente di non avere
pendenze penali in corso.
Avverso
all'ammissione dell'aspirante può,
motivatamente, opporsi ciascun socio
effettivo.
Sull'ammissione
dell'aspirante deciderà, comunque, anche
nel caso esistano opposizioni, il Consiglio
Direttivo Nazionale dell'Associazione,
motivando il relativo provvedimento e
comunicandolo per iscritto, sia al socio
oppositore, che al socio aspirante. Nel caso
di reiezione della domanda, il Segretario
della Associazione è tenuto a restituire
all'interessato la quota associativa
eventualmente già versata.
A
chi abbia acquisito speciali meriti in campo
radiantistico, il Consiglio Direttivo può
conferire la qualifica di "Socio
Onorario". Tale qualifica rende il
socio onorario esente dal versamento della
quota associativa e, comunque, essendo un
titolo meramente onorifico, non gli consente
di rivestire cariche sociali, né di
partecipare ad alcuna votazione
Articolo 5
I
soci effettivi, in regola con il versamento
della quota sociale annuale, che dovrà
comunque essere effettuata entro il mese di
Gennaio di ciascun anno, hanno diritto di
partecipare all'attività sociale e di
godere dei servizi sociali di cui all'Art.
3.
Omettendo
il versamento della quota associativa entro
il termine predetto, il socio non perde la
sua qualità di socio, ma si intende sospeso
dall'esercizio di tali diritti e dal
ricevimento del bollettino informativo, fino
all'avvenuta regolarizzazione della sua
posizione contributiva. Entro il mese di
Marzo di ciascun anno, il Segretario
dell'Associazione inviterà per iscritto i
soci morosi a regolarizzare la propria
posizione. Se la persistenza dello stato di
morosità si dovesse protrarre per più anni
ed un socio intendesse rientrare a
partecipare alla attività sociale, questi
non è tenuto al versamento delle quote
relative agli anni arretrati, e si considera
reintegrato con il semplice versamento della
quota sociale relativa all'anno in corso.
Per
i nuovi aspiranti soci, che inoltrano
regolare domanda di iscrizione dopo il 1
Ottobre, tale domanda verrà considerata
utile per l’anno seguente, a meno
dell’espressa volontà dell’aspirante
socio; comunque, il versamento dovrà essere
completo, e non frazionato in mensilità.
Tutti
i soci C.I.S.A.R. hanno il dovere di
partecipare attivamente, nei limiti delle
loro possibilità, alla vita della
Associazione e di esercitare la loro attività
radioamatoriale, oltre che nello scrupoloso
rispetto delle relative norme legislative e
regolamentari, con la massima correttezza.
Articolo 6
Lo
scioglimento del rapporto sociale può
avvenire:
a)
per recesso, da comunicarsi per iscritto e
da inoltrare alla Segreteria
dell'Associazione; esso ha effetto con lo
scadere dell'anno in corso;
b)
per sospensione, che potrà aver luogo per:
-
perdita dei necessari requisiti, a seguito
di revoca della licenza per l'impianto e
l'esercizio di stazione di radioamatore;
-
indegnità, od in conseguenza di scorretto
comportamento nell'esercizio dell'attività
radiantistica, per i quali sia stata
inflitta la sanzione di sospensione di cui
al successivo Art. 7.
In
questo caso il provvedimento verrà
motivamente adottato dal Consiglio
Direttivo, sentito il parere del Collegio
dei Probiviri, ed è, di fatto,
inappellabile.
Articolo 7
Ai
soci, in conseguenza di comportamento
scorretto nell'esercizio dell'attività
radiantistica, su contestazione scritta da
parte del Presidente, verrà concesso un
termine di quindici (15) giorni per le
opportune giustificazioni. Esaminati tali
documenti, in caso di esito negativo, verrà
inflitta la sospensione dalla qualità di
socio per la durata di un anno; nei casi più
gravi, o in caso di recidività o
persistenza nel comportamento non ritenuto
idoneo, potrà essere comminata la
sospensione "ab aeterno".
Articolo 8
Sono
organi della Associazione:
-
l'Assemblea generale dei soci;
-
il Consiglio Direttivo;
-
il Collegio Sindacale;
-
il Collegio dei Probiviri;
-
il Collegio dei Presidenti delle Sezioni;
-
il Comitato Nazionale dei Responsabili
Tecnici.
Articolo 9
L'Assemblea
generale dei soci è composta da tutti i
soci ordinari, in regola con il versamento
della quota associativa e nel pieno
esercizio dei diritti sociali.
Sono
di sua competenza:
a)
l'approvazione del programma annuale di
attività sociale, proposto e formulato dal
Consiglio Direttivo;
b)
l'approvazione del bilancio annuale di
previsione, predisposto dal Consiglio
Direttivo e, contestualmente, l'approvazione
della misura della quota associativa da far
versare ai soci;
c)
l'approvazione del bilancio consuntivo
dell'anno uscente, presentato dal Segretario
in ordine alle risultanze del controllo
effettuato dal Collegio Sindacale;
d)
l'approvazione di eventuali modifiche dello
Statuto;
e)
la discussione e la delibera relativa a
qualsiasi argomento che, per la sua
particolare importanza od urgenza, il
Consiglio Direttivo debba sottoporre alla
sua decisione;
f)
lo scioglimento della Associazione e,
conseguentemente, le modalità della
devoluzione dell'eventuale patrimonio
restante.
Articolo 10
L’Assemblea
è convocata in seduta ordinaria una volta
l'anno, in data definita dal Consiglio
Direttivo, per deliberare sugli argomenti di
cui all'Art. 9.
L’Assemblea
deve, inoltre, essere convocata in seduta
straordinaria quando ne sia stata fatta
motivata richiesta, con la precisa
indicazione degli argomenti all'ordine del
giorno, da parte di almeno cinquanta soci.
La
data ed il luogo dell’Assemblea in seduta
ordinaria, e di quella in seduta
straordinaria, così come la formulazione
dei relativi ordini del giorno, sono di
competenza del Consiglio Direttivo; la
Segreteria provvederà ad inoltrare l'invito
a tutti i soci tramite apposita lettera di
convocazione.
Articolo 11
Considerando
la effettiva difficoltà di riunire
un'Assemblea generale di soci provenienti da
tutte le regioni d'Italia, affinché questa
sia ritenuta valida, è sufficiente la
presenza di almeno cinquanta soci in prima
convocazione; in seconda convocazione la
seduta é ritenuta valida qualunque sia il
numero dei presenti.
Alle
riunioni della Assemblea è ammessa la
rappresentanza per delega; ciascun socio
potrà essere portatore di non più di
cinque deleghe. I soci rappresentati per
delega sono computati come presenti
effettivi.
Articolo 12
Le
riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal
Presidente o, in sua assenza, dal
Vicepresidente, che nomina tra i soci
presenti il verbalizzatore della riunione.
Articolo 13
Le
elezioni degli Organi dell’Associazione
sono indette dal Consiglio Direttivo
uscente, entro la fine dell’anno di
scadenza del mandato, tramite consultazione
elettorale; le schede elettorali saranno
inviate a tutti i soci e conterranno
l'elenco dei candidati alle cariche di
Consigliere, Sindaco e Proboviro; ogni
votante avrà diritto ad indicare le sue
preferenze designando al massimo:
-
cinque nominativi per il Consiglio
Direttivo;
-
un nominativo per il Sindaco;
-
tre nominativi per il Collegio dei
Probiviri.
Per
lo svolgimento delle votazioni, il Consiglio
Direttivo inviterà i soci, in regola con il
pagamento della quota sociale e nel pieno
esercizio dei diritti sociali, a voler
comunicare alla Segreteria la loro
candidatura relativa alle cariche di
Consigliere, di Sindaco o di Proboviro,
entro la data stabilita dallo stesso
Consiglio Direttivo.
Il
Segretario invierà a tutti i soci aventi
diritto, apposita scheda, opportunatamente
autenticata dal Sindaco, che ne avrà
precedentemente verificato la regolarità,
sulla quale sono contenute le tre liste
delle candidature per le cariche di
Consigliere, di Sindaco e di Proboviro.
Le
schede elettorali dovranno essere rispedite
dai soci alla Segreteria, debitamente
riempite, entro la data stabilita dal
Consiglio Direttivo, per la quale farà fede
il timbro postale; il termine di chiusura
dell'accettazione delle schede elettorali
sarà cumunque stabilito non oltre i due
mesi dalla data di invio delle stesse ai
soci da parte della Segreteria.
Lo
spoglio delle schede elettorali avverrà in
sede di riunione di Consiglio Direttivo,
aperto ai soci, entro un periodo di tempo
relativamente breve. In tale riunione
saranno resi pubblici i risultati delle
votazioni in percentuale per ogni candidato.
Articolo 14
I
doveri del Consiglio Direttivo sono:
-
amministrare secondo le norme statutarie e
adoperarsi al fine di realizzare le attività
rogrammate in sede di Assemblea generale, di
concerto con il Comitato Tecnico, nei limiti
delle isponibilità finanziarie;
-
coordinare le attività delle Sezioni
locali;
-
adottare i provvedimenti che non siano
specificamente attribuiti alla competenza
assembleare;
-
deliberare circa l'acquisto di apparati o
attrezzature radioelettriche, da mettere a
disposizione del Comitato Tecnico, che le
potranno gestire ed utilizzare, sotto la
propria responsabilità, al fine di
migliorare i collegamenti sul sistema di
radiocomunicazioni amatoriali di cui
all'Art.3, comma b, e che resteranno,
comunque, di proprietà dell'Associazione;
-
determinare l’ammontare della quota
associativa annuale, a seguito
dell'approvazione dell'Assemblea Generale;
-
organizzare convegni e incontri nazionali a
scopo di studio e di aggiornamento;
-
ricercare e mantenere i contatti con le
strutture pubbliche e sociali e con il
Ministero delle Poste e delle
Telecomunicazioni;
-
indire referendum tra tutti i soci su
argomenti di rilevante importanza.
Esso
è composto da cinque membri, i quali durano
in carica tre anni e vengono eletti tra i
soci, in regola col pagamento della quota
associativa annuale e nel pieno godimento
dei diritti sociali; i nuovi eletti entrano
in carica all'inizio dell'anno successivo, o
comunque, ad operazioni elettorali ultimate
e all'indomani della prima seduta del nuovo
Consiglio Direttivo.
Nella
sua prima riunione il Consiglio Direttivo
provvederà ad eleggere, nel suo seno, il
Presidente, il Vice-Presidente ed il
Segretario amministrativo, con funzioni
anche di tesoriere, nonchè due
Consiglieri.
Il
Presidente, ed in sua vece il
Vice-Presidente, è incaricato di
intrattenere le relazioni con Enti,
strutture pubbliche o private, ed operare
per quant’altro si renda utile alla buona
organizzazione di tutte le attività gestite
dall'Associazione.
Fino
all' insediamento dei nuovi eletti,
rimarranno in carica i membri uscenti.
In
tale prima riunione vengono, altresì,
assegnate le cariche di Sindaco e dei tre
Probiviri.
Qualora,
durante il triennio, per dimissioni od altre
cause, qualcuna di dette cariche rimanesse
vacante, il Consiglio Direttivo provvederà
ad una nuova nomina, per la rimanente durata
del triennio in corso, assegnandola al primo
nella graduatoria dei candidati non eletti.
In mancanza di persone in graduatoria, o in
casi di comprovata necessità ed urgenza,
tale carica potrà essere assegnata
all’interno dello stesso Consiglio
Direttivo in carica.
Articolo 15
Il
Consiglio Direttivo viene convocato dal
Presidente e può validamente deliberare con
la presenza di almeno 4 dei suoi componenti.
In caso di parità nelle votazioni relative
ad ogni singola delibera, il voto del
Presidente, o del Vice-Presidente che lo
sostituisce, ha la validità di due voti.
Alle
sedute possono partecipare anche il Sindaco,
i Probiviri o altre personalità,
eventualmente invitate alla riunione in
relazione alla significativa importanza del
loro apporto in competenza ed esperienza
sugli argomenti all'ordine del giorno; i
suddetti invitati, pur non avendo diritto al
voto, potranno esprimere e far inserire a
verbale le loro opinioni e osservazioni.
Il
verbale della seduta dovrà essere
sottoscritto dal Segretario verbalizzatore.
Gli atti della seduta non sono segreti e
copia del verbale di riunione potrà essere
esibita e resa pubblica ai soci che ne
facciano richiesta.
Articolo 16
Il
controllo generale sull'amministrazione
dell'Associazione, sulla regolarità delle
spese, sulla regolarità della contabilità
sociale, sulla regolarità delle votazioni o
di eventuali referendum è di competenza del
Sindaco.
Il
Sindaco viene eletto tra i soci aventi
diritto, candidati a tale carica, in
contemporaneità alla elezione del Consiglio
Direttivo e permane in carica tre anni.
Articolo 17
Per
la risoluzione di eventuali controversie tra
i soci, o tra questi e gli organi sociali,
ivi comprese le Sezioni locali, provvede il
Collegio dei Probiviri, composto da tre
membri eletti tra i candidati a tale carica,
in contemporaneità alla elezione del
Consiglio Direttivo e rimanenti in carica
tre anni.
Articolo 18
Il
Presidente o, in sua assenza, il
Vice-Presidente, rappresenta
l’Associazione, rende esecutivi i
provvedimenti deliberati dall’Assemblea e
dal Consiglio Durettivo ed adotta, nel caso
di comprovata urgenza, i provvedimenti che
sarebbero di competenza del Consiglio
Direttivo.
Articolo 19
Il
Segretario amministrativo, con funzioni
anche di tesoriere e cassiere, provvede
all'amministrazione e alla tenuta della
contablità dell'Associazione, effettua le
riscossioni ed i pagamenti, gestisce la
corrispondenza con tutti i soci e con gli
Enti pubblici e privati, con i quali
l'Associazione mantiene rapporti, stende e
divulga i bollettini periodici informativi a
tutti i soci, mantiene e gestisce i rapporti
con le Segreterie delle Sezioni locali.
Articolo 20
Le
Sezioni locali C.I.S.A.R. potranno
liberamente costituirsi, laddove ci siano
almeno cinque soci, operanti nello stesso
territorio, che lo richiedano.
Per
costituirsi in Sezione locale è necessario
che il gruppo nascente definisca e stenda un
proprio regolamento interno, nel quale siano
definite le norme di comportamento dei soci
affiliati, le cariche dei responsabili nella
gestione e nella amministrazione ed i
rapporti con la Sede centrale.
Tale
regolamento deve essere trasmesso alla
Segreteria Nazionale, che lo sottoporrà al
parere del Consiglio Direttivo, il quale, a
sua volta, dovrà valutare se esso non sia
in contrapposizione con gli articoli dello
Statuto C.I.S.A.R. e possa, quindi, essere
reso applicabile. In conseguenza
dell'approvazione del Consiglio Direttivo,
le Sezioni possono formalmente costituirsi:
-
eleggendo i propri rappresentanti;
-
impegnandosi a tenere costantemente
informata la Segreteria Nazionale sulle
iniziative intraprese di interesse comune;
-
inviando alla Segreteria Nazionale copia dei
bollettini locali trasmessi ai soci;
-
facendo pervenire alla Segreteria Nazionale
copia delle schede di iscrizione dei nuovi
soci, accompagnata dalla quota associativa
deliberata dal Consiglio Direttivo per
l'anno in corso, a seguito dell'approvazione
dell'Assemblea generale di cui all'Art. 9
comma d;
-
diffondendo ai soci in territorio copia dei
bollettini informativi provenienti dalla
Segreteria Nazionale;
-
provvedendo autonomamente alle spese di
gestione e amministrazione.
La Segreteria
Nazionale è tenuta a:
- inviare ai Segretari
di Sezione copia dei bollettini trasmessi a
tutti i soci, affinché siano fatti
pervenire ai soci della Sezione;
- riscuotere i
versamenti delle quote associative annuali,
deliberate dal Consiglio Direttivo;
- inviare al
Segretario di Sezione le tessere personali
di iscrizione al C.I.S.A.R., numerate
secondo l'ordine progressivo nazionale;
- mantenere i contatti
con i responsabili di Sezione e sollecitare
iniziative locali.
Articolo 21
Per
un parere su importanti decisioni da
adottarsi dall'Associazione, il Consiglio
Direttivo convocherà la conferenza dei
Presidenti delle Sezioni; tale conferenza
potrà, comunque, essere convocata su
richiesta del 50% del numero dei loro
Presidenti.
Articolo 22
Il
Comitato Tecnico Nazionale è composto dal
gruppo dei Responsabili Tecnici che
gestiscono i vari Ponti Ripetitori e Link
che consentono i sistemi nazionali di
radiocomunicazioni radioamatoriali promossi
dal C.I.S.A.R.
Tali
Responsabili Tecnici si riuniscono in
convegni nazionali per definire gli
interventi e le tecniche più opportune da
applicare, al fine di ampliare e migliorare
il sistema di radiocomunicazioni in funzione
delle nuove tecnologie, delle sperimetazioni
effettuate, dei luoghi prescelti per la
trasmissione dei segnali e della convenienza
in termini di lavoro e di costi.
Le
iniziative assunte dal Comitato Tecnico
Nazionale non sono soggette ad approvazione
del Consiglio Direttivo, fermo restando che
esse rientrino rigorosamente negli scopi e
nei programmi del C.I.S.A.R. come all' Art.3
del presente Statuto.
Nulla
è dovuto ai Responsabili Tecnici, in
termini di rimborso spese per i loro
interventi tecnici od operativi. Il
Consiglio Direttivo, si riserva di
consegnare loro in affidamento eventuali
apparecchiature o strumentazioni, che le
risorse economiche dell'Associazione avranno
consentito di acquistare a tale scopo e che
resteranno comunque di proprietà
dell'Associazione.
Articolo 23
Le
disponibilità finanziarie dell'Associazione
sono affidate in gestione al Segretario
amministrativo, che potrà disporne per la
migliore convenienza, fornendo resoconto ad
ogni seduta di Consiglio Direttivo.
Articolo 24
Il
patrimonio dell'Associazione è costituito
dai seguenti beni:
-
apparecchiature ed impianti per
ricetrasmissioni e sperimentazioni
dell'Associazione, acquistati con le quote
ed i contributi sociali, così come
riultanti dall'inventario;
-
fondi derivanti dalle quote associative;
-
eventuali donazioni, debitamente accettate
previa, ove occorra, la prescritta
autorizzazione.
Articolo 25
Tutte
le cariche sociali sono gratuite e nessun
compenso è dovuto, da parte
dell'Amministrazione dell’Associazione,
per la loro opera.
Articolo 26
Il
presente Statuto presuppone l'acquisizione,
da parte del C.I.S.A.R., della personalità
giuridica. Nelle more di ciò, le relative
norme sono da interpretarsi compatibilmente
con quelle di cui al Libro Primo, Titolo
Secondo, Capo Terzo del Codice Civile. In
particolare, soltanto all'acquisto della
personalità giuridica per conseguire:
-
l'assunzione da parte del Presidente della
rappresentanza della Associazione;
-
l'acquisto, da parte dell'Associazione,
della capacità di essere soggetto di
diritti e, nei limiti della legge, di agire;
-
la trasformazione del
"patrimonio", da fondo comune dei
soci, in patrimonio dell'Associazione ed
altresì la possibilità di includervi anche
l’accettazione di eventuali donazioni o
altre liberalità.
Dopo
l'acquisizione della personalità giuridica,
per tutto quanto non previsto dal presente
Statuto, dovranno osservarsi le norme di cui
al Libro Primo, Titolo Secondo, Capo Secondo
del Codice Civile, nonché le relative norme
di attuazione.
Articolo 27
Il
presente Statuto sostituisce integralmente
il precedente Statuto del C.I.S.A.R. ed
entrerà in vigore col primo Gennaio 1997,
previa approvazione da parte dell'Assemblea.
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